mercoledì 31 marzo 2010

La cessione di un quinto dello stipendio

I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio rappresentano, con ogni probabilità, la forma tecnica più datata di credito al consumo: la loro introduzione risale infatti ai primi del Novecento e la loro esplicita regola­mentazione è avvenuta nel 1950 con due decreti presidenziali, i quali hanno stabilito che tali prestiti possono essere concessi a lavoratori dipendenti uni­camente da banche e da enti finanziari e assicurativi a ciò espressamente au­torizzati. L’erogazione avviene in un’unica soluzione, secondo lo schema ti­pico del mutuo, mentre le rate mensili di rimborso vengono versate direttamente dal datore di lavoro all’istituto finanziatore in misura non superiore a una quota della retribuzione (non superiore a un quinto della stessa), fino a completa copertura del prestito ottenuto, degli interessi maturati e delle spese relative. La durata e l’importo sono determinati in relazione all’am­montare dello stipendio percepito, alla prevedibile durata del rapporto di lavoro e all’anzianità del dipendente, poiché il creditore ha facoltà di rivaler­si sul trattamento di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavo­ro. Il finanziatore si tutela poi ulteriormente attraverso l’accensione di una polizza assicurativa (a premio unico) contro i rischi di morte, cessato impie­go, malattia e collocamento in aspettativa del finanziato.